Associazione di Cultura Cinofila Sussurra al tuo Cane

 

Dall'idea di 7 amici tutti cinofili (Giovanni Padrone - educatore cinofilo, Massimo Bottura - alle-vatore, Massimo Franceschetti Picard - veterinario comporta-mentista, Tania Melnikova - foto-grafa, Vignudelli Stefano - responsabile canile di Ravenna, Marturini Elisabetta - titolare petshop, Tazzari Domenica - cinofila) è nata l'8 febbraio 2010 l'A.C.C.S.C. (Associazione di Cultura Cinofila Sussurra al tuo Cane) con lo scopo di diffondere una corretta cultura cinofila, insegnando alle persone quali sono i canoni per avere col proprio cane una relazione chiara esente da problemi di qualsiasi genere.

Per tale ragione verranno promosse le idonee attività atte a diffondere i principi che sono alla base dell'approccio etopsicocinologico a partire da libri, e-books, DVD, corsi di formazione, dimostrazioni e quant'altro sia utile allo scopo.

Più sotto trovate lo statuto della associazione e se ritenete che i suoi principi siano anche i vostri, potete contattarci per chiedere di associarvi.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CINOFILA SUSSURRA AL TUO CANE

 

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO - DURATA

 

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita una Associazione denominata "ACCSC - Associazione di Cultura Cinofila Sussurra al tuo Cane".

 

Articolo 2

L'associazione ha sede in San Zaccaria (RA), via Ponte della vecchia 23 e potrà essere variata all’interno del Comune di Ravenna con una semplice delibera del Consiglio Direttivo. Sempre con delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie ed uffici anche in ambito nazionale.

 

Articolo 3

L'associazione non persegue scopi di lucro ed ha come scopo principale la diffusione di una cultura cinofila atta ad insegnare alla gente un corretto approccio relazionale col proprio cane, basato su principi di etologia e psicologia canina. Per tale ragione verranno utilizzati i mezzi tecnologici attualmente disponibili (libri, e-books, video su dvd o videocassette, internet), con l’ausilio di corsi di formazione all’educazione comportamentale di base ed avanzata, seminari, conferenze, ecc.

Per tali ragioni si specifica che l’Associazione ha le seguenti finalità:

1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso corretto della relazione cane/uomo;

2) proporre la realizzazione di supporti mediatici che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso dei principi etologici e psicologici cui si rifà l’associazione stessa;

3) promuovere iniziative e realizzare strutture idonee alla attività cinofila;

4) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi,  ricerche o altre iniziative utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;

5) organizzare conferenze, seminari, corsi, attività di formazione, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;

6) rifacendosi ai principi di cui al presente articolo, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale operano in difesa della dignità dei cani.

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

 

Articolo 4

La durata dell’Associazione è fissata al 31/12/2040 e può essere prolungata dall’assemblea dei soci.

 

Articolo 5

        L'anno sicale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre.

 

TITOLO II -  PATRIMONIO

 

Articolo 6

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;

- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;

- dagli eventuali proventi delle attività e manifestazioni intraprese;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;

- da qualunque finanziamento fosse elargito da Enti Locali, Statali, Regionali od Europei.

      E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

      

     Articolo 7

       Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio direttivo provvede alla redazione di un conto consuntivo e di un conto preventivo.

 

Articolo 8

Compete al Consiglio Direttivo la determinazione, anno per anno, dell’ammontare delle eventuali quote associative. La determinazione sarà comunicata agli associati nella riunione annuale per l’approvazione del conto consuntivo.

La determinazione dell’ammontare della prima quota è effettuata dagli associati in sede di sottoscrizione dell’atto costitutivo.

 

Articolo 9

La morosità nel pagamento delle quote associative comporta la sospensione del godimento di ogni e qualsiasi diritto derivante dalla qualità di associato. La morosità è però sanabile in ogni momento con l’immediata riviviscenza di tutte le prerogative connesse allo status di associato.

 

 TITOLO III - ASSOCIATI

 

Articolo 10

L'associazione è aperta a chiunque ne condivida gli scopi (possessori e non possessori di cani) e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.

La consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell’associazione.

      Tutti gli associati, il cui numero è illimitato e la partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, hanno l’obbligo del versamento della quota annuale.

Ciascun associato ha diritto di voto e precisamente un solo voto qualunque sia il versamento effettuato.

 

Articolo 11

        La qualità di associato si acquista con deliberazione unanime ed insindacabile del Consiglio Direttivo su domanda dell’aspirante, il quale dovrà dichiarare espressamente di accettare le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione.

 

Articolo 12

     La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per dimissioni o esclusione:

a) dimissioni: gli associati possono ritirare la propria adesione all’Associazione, inviando per iscritto le dimissioni entro il 30 settembre di ciascun anno;

b) esclusione: possono essere esclusi gli associati che siano morosi per due anni consecutivi nel pagamento della quota associativa, quelli che abbiano posto in essere atti o comportamenti che, in qualunque modo, discreditino l’Associazione e quelli che per due anni consecutivi non partecipino alla vita dell’associazione. La esclusione è comminata dal Consiglio Direttivo, che dovrà darne comunicazione all’interessato mediante raccomandata a.r. Avverso l’esclusione l’associato potrà, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui innanzi, presentare ricorso al Collegio dei Revisori e Probiviri, che si pronunzierà senza formalità di procedura.

 

Articolo 13

Gli associati dimissionari e quelli esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote e dei contributi e non possono chiedere indennizzi o attribuzioni di beni sociali.

 

 TITOLO IV - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Articolo 14

Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente dell’Associazione;

d) il Collegio dei Revisori e dei Probiviri.

Gli organi direttivi di cui alle lettere “b”, “c” e “d” durano in carica cinque anni ed i suoi membri

sono rieleggibili. Le cariche sociali sono gratuite.

 

Articolo 15

 L’assemblea è composta da tutti gli associati non morosi. Essa:

- approva il bilancio annuale;

- nomina il Consiglio Direttivo, eccezione fatta per il primo Consiglio che è nominato in sede di costituzione dell’Associazione;

- nomina il Presidente dell’Associazione, eccezione fatta per il primo che è nominato in sede di costituzione dell’Associazione;

- nomina il Collegio dei Revisori e dei Probiviri, tranne il primo pure nominato in sede di costituzione dell’Associazione;

- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell’Associazione, a mezzo di semplice lettera da spedire almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all’indirizzo risultante dal libro dei soci. La lettera di convocazione deve contenere l’indicazione della località, del giorno e dell’ora della riunione, nonché degli argomenti posti all’ordine del giorno. Gli associati possono partecipare all’assemblea anche a mezzo di delega conferita ad altro associato; nessuno può essere portatore di più di dieci deleghe.

L’assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza degli associati non morosi e, in seconda convocazione, trascorso almeno un giorno dalla prima, qualunque sia il numero dei soci non morosi presenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di voti degli associati partecipanti, in proprio o per delega, in particolare gli associati o partecipanti maggiori d’età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

L’assemblea deve essere convocata entro il 30 giugno di ogni anno per l’approvazione del rendiconto annuale e, quando occorra, per la nomina delle cariche sociali. L’assemblea dovrà, inoltre, essere convocata quando ne facciano richiesta almeno un quarto degli associati non morosi, i quali dovranno indicare l’ordine del giorno delle materie da trattare.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, nell’ordine: dal Vice Presidente o da l’associato designato dagli intervenuti. Svolge le funzioni di segretario dell’assemblea il Segretario del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, l’associato designato da chi presiede.

 

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero variabile da tre a undici membri e viene eletto dall’assemblea. Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed in particolare:

- la promozione e l’attuazione dell’attività da svolgere secondo il programma di massima fissato anno per anno;

- la redazione del rendiconto annuale da sottoporre all’esame dell’Assemblea il quale sarà messo a disposizione degli associati presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono l’assemblea che dovrà deliberarne l’approvazione;

- la nomina del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, fatta eccezione per i primi che vengono nominati in sede di atto costitutivo (la funzione di Tesoriere e di Segretario possono essere assunte anche dalla medesima persona);

- l’ammissione e l’esclusione dei soci;

- la determinazione annuale della eventuale quota associativa;

- la eventuale redazione di un regolamento interno nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, ne ravvisi la necessità.

L’eventuale regolamento dovrà essere redatto nell’assoluto rispetto dei principi informatori enunciati in questo statuto. Qualora prima della scadenza del mandato vengano meno uno o più membri del Consiglio, questi saranno sostituiti mediante cooptazione; i membri così nominati resteranno in carica fino alla cessazione dell’intero Consiglio. Se, però, venga a mancare la maggioranza del Consiglio, i restanti membri dovranno immediatamente convocare l’assemblea, che provvederà alla sostituzione dei consiglieri venuti a mancare; anche i membri così nominati resteranno in carica

fino alla scadenza originaria dell’intero Consiglio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da almeno un terzo dei componenti. La convocazione avverrà senza formalità di procedure, anche con comunicazione verbale; in questo caso, però, ciascun membro potrà opporsi alla trattazione di argomenti sui quali si dichiari non informato.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, fra i quali deve essere presente almeno il Presidente ed il Vice Presidente e con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, decisivo è il voto di chi presiede.

La Presidenza della riunione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, nell’ordine al Vice Presidente o al Consigliere più anziano di età. Al Segretario del Consiglio competerà l’onere della redazione dei verbali sia del Consiglio sia dell’assemblea, nonché la tenuta dei libri dell’Associazione e la conservazione della documentazione non contabile. Il Tesoriere terrà la contabilità dell’Associazione, provvedendo alla riscossione delle quote associative, alla predisposizione dei mandati di pagamento e alla conservazione di ogni documento contabile dell’Associazione stessa; il Tesoriere ha inoltre il compito di sollecitare i soci morosi e di porre in essere ogni atto idoneo al recupero delle quote non versate.

Il Consiglio Direttivo potrà distribuire tra i suoi membri sfere di competenza creando uno o più Consiglieri Delegati e/o un Comitato Esecutivo; per specifiche materie e particolari finalità, potrà valersi della collaborazione di singoli associati, di gruppi di associati ed anche di consulenti esterni.

 

Articolo 17

Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo; egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale. Il Presidente può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi sociali. Per la gestione dei mezzi finanziari (bancari o postali) sarà valida, oltre la firma del Presidente, anche la firma del Tesoriere.

Nei casi di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente che sancirà la sua legittimazione facendo precedere la sua firma dalla locuzione “in sostituzione del Presidente impedito”, o altra similare.

 

Articolo 18

Il Collegio dei Revisori e Probiviri è composto da numero 3 (tre) membri da scegliersi anche tra i non associati. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente ed ha le seguenti attribuzioni:

- vigila sulla tenuta dei conti dell’Associazione;

- esprime all’assemblea il parere (anche verbale) sui conti consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;

- decide i ricorsi presentati dagli interessati avverso l’esclusione degli associati;

- dà pareri non vincolanti al Consiglio Direttivo su qualunque argomento rimesso al suo giudizio.

Il Collegio dei Revisori e dei Probiviri svolge la propria attività di giudizio, decidendo “ex bono et aequo”, senza alcuna formalità di procedura.

Per il funzionamento dell’organo si rinvia alle norme procedimentali dettate per il Consiglio Direttivo.

  

TITOLO V - LIBRI E DOCUMENTAZIONI SOCIALI

 

Articolo 19

 Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, unico libro obbligatorio dell’Associazione è il “Libro degli Associati” che, numerato e vidimato ai sensi di legge conterrà l’indicazione, con generalità e residenza, degli associati, la data della loro iscrizione all’Associazione, le eventuali dimissioni ed esclusioni. Il Consiglio Direttivo potrà istituire il “Libro dei Verbali delle Assemblee” ed il “Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo”. Nel caso in cui fossero istituiti anche tali libri, per far prova rispetto ai soci ed ai terzi, dovranno essere numerati e vidimati ai sensi di legge.

In mancanza di essi i verbali del Consiglio Direttivo e dell’assemblea saranno redatti su fogli sciolti, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell’adunanza e conservati a cura del Segretario del Consiglio.

Tutti i libri sociali sono liberamente consultabili dagli associati.

 

 TITOLO VI – SCIOGLIMENTO

 

Articolo 20

Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dall’assemblea a maggioranza dei presenti, ma la convocazione dell’adunanza per questo specifico scopo, dovrà essere effettuata, con un preavviso di almeno quindici giorni liberi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, stabilirà a quale organizzazione con finalità analoghe o di pubblica utilità devolvere il patrimonio dell’ente.

La delibera concernente lo scioglimento provvederà anche:

- a fissare le norme per la devoluzione;

- alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

 

 TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE

 

Articolo 21

 Le eventuali controversie nascenti tra i membri del Consiglio Direttivo, tra l’Associazione e gli Associati, tra gli Associati stessi, circa l’interpretazione di questo atto o per qualsiasi altra causa, saranno sottoposte (con esclusione di ogni altra giurisdizione) al giudizio del Collegio dei Revisori e dei Probiviri i quali giudicheranno senza formalità di procedura, “ex bono et aequo”, con lodo non impugnabile.

 

Articolo 22

 Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme dettate dal codice civile in tema di associazioni non riconosciute, in quanto applicabili.